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Le
Direttive Comunitarie “Uccelli selvatici” e “Habitat”
La tutela del patrimonio naturale dell’Unione Europea è
governata da alcune direttive, che fissano le linee guida per
salvaguardare sia specie rare e minacciate, sia habitat naturali
e seminaturali di particolare significato.
Queste direttive sono state ormai recepite da tutti gli Stati
membri dell’Unione e oggi sono parte integrante delle diverse
legislazioni nazionali.
E’ del 1979 la prima direttiva importante per la conservazione
della natura in Europa, la “Direttiva concernente la conservazione
degli uccelli selvatici” 79/409/CEE, in breve “Direttiva Uccelli”.
Essa prevede una serie di azioni per la conservazione di numerose
specie selvatiche di uccelli, indicate negli allegati della
direttiva stessa, e l’individuazione da parte degli Stati membri
dell’Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le
cosiddette Zone di Protezione Speciale (ZPS), ponendo le basi
per la creazione di una rete europea di aree protette, in tal
caso destinate specificatamente alla tutela di specie minacciate
di uccelli e dei loro habitat.
La “Direttiva relativa alla conservazione degli habitat naturali
e seminaturali e della flora e fauna selvatiche” 92/43/CEE,
meglio conosciuta come “Direttiva Habitat”, venne poi ad integrare
quanto proposto dalla precedente direttiva, proponendosi di
salavaguardare, in senso ampio, la biodiversità europea,
mediante la conservazione di habitat e specie presenti sul terriotirio
comunitario.
La Direttiva Habitat fornisce infatti indirizzi per il mantenimento
vitale di habitat e specie e rappresenta lo strumento comunitario
più recente per individuare azioni coerenti che promuovano
l’uso del territorio e lo sfruttemaneto delle risorse in una
logica di sviluppo sostenibile. La Direttiva in oggetto risponde
con ciò a quanto indicato dalla Dichiarazione di Rio
sulla Biodiversità e sullo Sviluppo Sostenibile (1992).
La principale misura prevista dalla Direttiva Habitat è
la costituzione di una rete ecologica di zone di protezione
(Rete Natura 2000), un sistema di siti rappresentativi per la
conservazione del patrimonio naturale d’interesse europeo. In
base all’art. 3, par.1, gli stati membri sono tenuti ad istituire
“una rete ecologica coerente di zone speciali di conservazione”.
I siti da proporsi a tal fine devono essere tra loro coerenti
sia in senso spaziale che funzionale e vanno definiti in maniera
tale da preservare la funzionalità ecologica dei tipi
di habitat di cui all’allegato I garantendo in maniera durevole
la sopravvivenza delle specie di cui all’allegato II della Direttiva
Habitat.
Tali siti non devono essere protetti in senso stretto. L’importante
è infatti mirare all’interno di tali zone ad uno sviluppo
positivo nel suo complesso dello spazio naturale attraverso
una gestione adeguata del territorio e dell’uso del suolo.
Gli Stati membri sono tenuti a evitare un deterioramento di
tali siti. Le misura da adottarsi nei siti “sono intese ad assicurare
il mantenimento ed il ripristino (…) degli habitat naturali
e delle specie di flora e fauna selvatiche di interesse comunitario”
(art. 2, par. 2).
Si parla altresì di ripristino degli habitat parzialmente
distrutti, in special modo con riferimento agli habitat minacciati
di cui all’allegato I della Direttiva, nell’ambito dei siti
da individuarsi con la Rete Natura 2000.
La Direttiva rivolge poi la propria attenzione al resto del
paesaggio (art. 10), prevedendo tra l’altro di conservare ed
incentivare la realizzazione di “elementi del paesaggio a struttura
lineare”, al fine di migliorare la qualità ecologica
dello stesso.
Le conoscenze acquisite indicano che la tutela di singoli habitat
di determinate spcie e la conservazione degli habitat naturali
non è sufficiente per assicurare la biodiversità
complessiva di un territorio. Per consentire uno sviluppo sostenibile
del territorio è necessario integrare la tutela della
natura con i vari tipi di uso del suolo. Accanto alla Rete Natura
2000 è dunque opportuno uno sfruttamento del territorio
più attento alle esigenze della natura.
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